domenica 28 settembre 2008

Rischia una condanna per minacce il docente che terrorizza gli studenti con bocciature ingiuste e immotivate.

La minaccia di non aver più alcuna possibilità di essere promossa, rivolta all’alunna da parte del docente a seguito di un’assemblea dei genitori nel corso della quale la madre della stessa aveva proposto che non venisse mantenuta la continuità didattica, è valsa la condanna per il reato di cui all’art 612 c.p.
I giudici di Piazza Cavour – precisato che si tratta di una valutazione di merito che sfugge al controllo di legittimità in presenza di una motivazione logica e coerente come quella contenuta nella sentenza impugnata – hanno ritenuto corretta la valutazione dei magistrati d’appello nel senso della gravità della minaccia insita nella frase proferita dall’imputato.
Ritenute inconferenti le osservazioni della difesa, secondo le quali il reato non sarebbe configurabile essendo il male minacciato (ingiusta bocciatura) indipendente dalla volontà dello stesso bensì dalla deliberazione di un organismo collegiale (collegio dei docenti), i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che:
«…per la sussistenza del reato di cui all’art. 612 c.p. l’idoneità della condotta va valutata secondo un giudizio ex ante, tenendo conto di tutte le circostanze che in base ad un criterio medio possono essere considerate al momento della condotta. L’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia comunque idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo. »
Correttamente dunque i giudici di merito, con valutazione non censurabile in sede di giudizio di legittimità, hanno riconosciuto che la minaccia di una ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua libertà morale.

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